Controlli a tappeto nell’ambito di un’operazione mirata da parte della Polizia Stradale di Napoli e dei Carabinieri delle Compagnie urbane di Napoli e quelli del Nucleo Radiomobile del capoluogo. 932 persone controllate e raffica di multe. Consigli per non sbagliare.
Il quadro normativo italiano, da anni ampiamente armonizzato alle più restrittive direttive europee in tema di sicurezza stradale prevede che i passeggeri di età inferiore a 3 anni e comunque di statura inferiore a 1,5 metri, viaggino a bordo di dispositivi di sicurezza (seggiolini/adattatori) omologati secondo standard UN/ECE n.44/03 (Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite), prescindendo dal posizionamento sul sedile anteriore o posteriore di autovetture private e dalla presenza di persone maggiori degli anni 16 con funzione di vigilanza.
I parametri di riferimento da considerare per l’individuazione dei dispositivi idonei sono rappresentati dalla statura e dal peso del passeggero. Sulle autovetture per uso privato e sugli autocaravan muniti di cinture di sicurezza, i bambini aventi statura inferiore a 1,5 metri e di peso fino a 36 Kg devono essere sempre assicurati con dispositivi adeguati. Il mancato utilizzo di tali dispositivi rende applicabile a colui che è tenuto alla vigilanza del minore durante il trasporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 323 pari alla stessa entità delle contravvenzioni contestate per i passeggeri privi di cintura di sicurezza con la differenza, nel caso di specie, della decurtazione di 5 punti dalla patente e dell’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della medesima per un periodo variabile da 15 giorni a 2 mesi, qualora la violazione ricorra per due volte nell’arco di un biennio.
Ma ecco alcuni consigli utili:
– sulle autovetture munite di sistema airbag lato passeggero non disattivabile dal conducente, i seggiolini devono essere posizionati con lo schienale aderente al sedile dell’autovettura al fine di evitare che l’eventuale attivazione del sistema di sicurezza provochi il rischio di proiezione del trasportato contro lo stesso sedile;
– i bambini devono viaggiare indossando le cinture di sicurezza come gli altri passeggeri del mezzo al fine di evitare che frenate accidentali o urti violenti provochino la proiezione contro parti interne dell’autovettura o nei casi più gravi fuori dall’abitacolo, con conseguenti danni alla salute;
– è opportuno verificare periodicamente la rispondenza del dispositivo di ritenuta o dell’adattatore rispetto al peso del trasportato. Il dispositivo non deve presentarsi danneggiato per usura delle parti strutturali tali da rappresentare pregiudizio per la sicurezza;
– i dispositivi non devono essere modificati rispetto alla configurazione di fabbrica a marchio CE; tra l’altro anche tale fattispecie, rientra tra i casi di sanzione previsti dalle norme del Codice della Strada;
– per il trasporto di minori di età superiore ai 5 anni a bordo di motoveicoli occorre munirsi di un casco di protezione adeguato nella misura ed omologato per la tipologia di passeggero.
Il trasporto dei minori di statura superiore a 1.5 mt, è consentito con l’utilizzo delle cinture di sicurezza presenti sulle autovetture private.
La disciplina prevede delle eccezioni per trasporti di minori su autobus, taxi e autovetture in servizio di piazza.
E’ vietata dalla normativa vigente il trasporto su ciclomotori e motocicli di passeggeri minori degli anni 5. La sanzione prevista in questi casi, variabile da € 160 ad € 641, fornisce un dato sulla severità con cui il legislatore ha inteso contestare tale condotta irresponsabile. Laddove consentito, il trasporto di passeggero con età superiore a 5 anni a bordo di motocicli e ciclomotori è subordinato all’utilizzo di casco protettivo omologato per la particolare tipologia di passeggero.
Francesca Del Prete